Statuto

STATUTO SOCIALE
Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1 – E` costituita l’Associazione di promozione sociale
«Como Scodinzola»
Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali
(L.R. 1/2008), in materia di enti associativi non commerciali.
Art. 2. – Essa ha sede nel Comune di Como.
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni
staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi
sociali.
Art. 3. – L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di
attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi:
proteggere e curare nell’accezione più ampia tutti gli animali con particolare attenzione al cane
– promuovere le adozioni di animali randagi
– proteggere e curare nell’accezione più ampia tutti gli animali con particolare attenzione al cane
– diffondere e divulgare una cultura di rispetto per gli animali
Nel raggiungimento di tali scopi l’Associazione si propone di:
– creare o gestire strutture di accoglienza intese ad offrire accoglienza, assistenza e cure anche
attraverso convenzioni con enti pubblici
– attuare interventi concreti sul territorio attraverso sterilizzazioni, recupero e adozioni degli animali
randagi
– diffondere una cultura del rispetto dell’animale attraverso incontri pubblici e manifestazioni, raccolte di
firme, volantinaggio, mailing, incontri nelle scuole
– organizzare raccolte di cibo e fondi tramite negozi e supermercati, utilizzando contenitori ben
identificabili
– collaborare con enti pubblici per attuare campagne di sterilizzazione e sensibilizzazione
– organizzare vendite di oggetti di modico valore ricevuti in donazione
E’ data la possibilità all’associazione, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo a propri associati.
La durata dell’Associazione è fissata sino al 2050.
Patrimonio, bilancio ed esercizi sociali
Art. 4. – Il patrimonio è costituito:
 dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
 dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o
liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione.
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Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L’adesione non comporta obblighi di
finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque
facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da
chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in
caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di
partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo
universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente
statuto.
Art. 5. – L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo
ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea dei soci.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono
l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Qualora l’Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una
relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale
del Consiglio direttivo.
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Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della
documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere
b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle
erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art.
22 della L.383/2000.
Soci
Art. 6. – Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che
condividendo le finalità dell’Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale
annualmente stabilita dal Consiglio.
Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
Art. 7. – Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante
la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e
osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.
Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro
ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende
accolta.
L’adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo.
Art. 8. – Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto
in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende
attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti
dall’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi
dall’Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà
nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. L’elezione degli
organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di
massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti pubblici l’associazione assicura i propri aderenti che
prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi nonché per la responsabilità civile verso terzi.
La copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione ed i relativi oneri sono a carico dell’ente
con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 9. – I soci avranno l’obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi
sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il
proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno
personale, spontaneo e gratuito.
Art. 10. – La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
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Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal
novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese
successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro il 31 gennaio potrà essere escluso con
delibera motivata del consiglio direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza
dell’esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del
presente articolo.
In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell’Associazione, inosservanza delle
disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi
sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con
deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il
quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione egli può ricorrere al Collegio arbitrale di cui
all’articolo …. del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino
alla pronuncia del Collegio stesso.
Organi sociali
Art. 11. – Sono organi dell’Associazione:
 l’Assemblea dei soci;
 il Consiglio direttivo;
 il Presidente del Consiglio direttivo;
 il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.
Assemblea dei soci
Art. 12. – L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è organo sovrano
dell’associazione stessa. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga
opportuno e almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante
comunicazione affissa nelle sedi dell’Associazione e inviata a ciascun socio a mezzo di lettera / fax / e-mail,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere
l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda
convocazione.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da
almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 C.C..
Art. 13. – L’Assemblea ordinaria delibera in merito a
 l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
 gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
 la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente, e l’eventuale nomina
del Collegio dei Revisori dei conti;
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 l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
 quant’altro a lei demandato per legge o per statuto.
Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente
costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione,
qualsiasi sia il numero degli intervenuti.
L’assemblea straordinaria delibera in merito a
 le modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
 lo scioglimento dell’associazione e la nomina dei liquidatori.
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei
comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e in
seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Per le delibere relative allo scioglimento dell’associazione si veda quanto previsto all’articolo 23 del presente
statuto.
Art. 14. – Tutti i soci, maggiori di età e per i minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento della quota
associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.
Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può
rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.
Art. 15. – Se non diversamente previsto, l’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in
mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il
Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente
dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed
eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione
all’albo della sede del relativo verbale.
Consiglio direttivo
Art. 16. – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di … a
un numero massimo di … membri eletti tra i soci dall’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.
Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato
decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua
sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a
mancare la maggioranza dei consiglieri l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere
rinnovato.
Art. 17. – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali
nomine non vi abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo
il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti
di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
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Art. 18. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al
consuntivo ed all’eventuale preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Art. 19. – Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più
anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 20. – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed
alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la
retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Presidente e il Vicepresidente
Art. 21. – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative
deliberazioni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito
nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova
dell’impedimento del Presidente.
Collegio dei Revisori
Art. 22. – Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del
Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in
ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di
curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede
di approvazione del bilancio.
L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i
membri del Consiglio direttivo.
I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificano l’osservanza
della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori
dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola
ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno
parere sui bilanci.
A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all’anno.
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Scioglimento
Art. 23. – L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da
conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati
con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione
dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione
dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell’Ente; in
caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad
altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Controversie
Art. 24. – Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno
sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un
Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di
Como.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro
novanta giorni.
Norme applicabili
Art. 25. – Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti
norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive
modifiche ed integrazioni.
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Adotta responsabilmente: un peloso è per sempre